Con il Decreto direttoriale n. 143/2026 il Ministero del Lavoro aggiorna l'elenco degli organismi abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature in Allegato VII del D.Lgs. 81/08.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato ancora una volta l'elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Con il Decreto direttoriale n. 143 dell'ottobre 2026 è stato pubblicato il 76° elenco, aggiornato al 29 ottobre 2026. Per chi gestisce gru, apparecchi di sollevamento, piattaforme di lavoro elevabili, recipienti a pressione e le altre attrezzature dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, è il riferimento da consultare per sapere a quali organismi ci si può rivolgere oggi.
Il quadro normativo
L'obbligo nasce dall'art. 71 del D.Lgs. 81/08: le attrezzature elencate nell'Allegato VII devono essere sottoposte a verifiche periodiche con la frequenza indicata nell'allegato stesso. Il comma 13 dello stesso articolo rimanda a un decreto ministeriale per le modalità di esecuzione delle verifiche e per i criteri di abilitazione dei soggetti pubblici e privati: si tratta del DM 11 aprile 2011, che regola tuttora sia le procedure sia l'iscrizione negli elenchi.
L'elenco non è statico. Il Ministero lo aggiorna con cadenza regolare per registrare nuove abilitazioni, rinnovi, estensioni o riduzioni del campo di attività, sospensioni e revoche. Il 76° elenco arriva infatti a circa un mese dal precedente, il 75°, pubblicato con il Decreto direttoriale n. 130 di fine settembre.
Cosa contiene il decreto
Il provvedimento si articola in tre parti:
- Articolo 1 – Variazione delle abilitazioni: le modifiche intervenute rispetto all'elenco precedente;
- Articolo 2 – Elenco dei soggetti abilitati: la tabella aggiornata degli organismi, con le attrezzature e i territori per cui sono abilitati;
- Articolo 3 – Obblighi dei soggetti abilitati: gli adempimenti che gli organismi devono rispettare per mantenere l'abilitazione.
Perché conta per il datore di lavoro
La responsabilità di far eseguire le verifiche resta del datore di lavoro. Affidarsi a un soggetto che ha perso l'abilitazione, o che non è abilitato per quella specifica categoria di attrezzatura o per quel territorio, espone l'azienda al rischio di avere una verifica non valida. In caso di ispezione o di infortunio, il verbale non avrebbe valore e l'attrezzatura risulterebbe di fatto non verificata.
Un controllo puntuale sull'elenco in vigore è quindi una forma semplice ma concreta di tutela, soprattutto per le aziende che hanno contratti pluriennali con lo stesso organismo e tendono a non riverificarne lo stato.
Cosa fare in azienda
- Aggiornare lo scadenzario delle verifiche periodiche delle attrezzature in Allegato VII, con date, esiti e organismo incaricato.
- Prima di ogni incarico, controllare nel 76° elenco che il soggetto scelto sia abilitato per la categoria di attrezzatura e per la provincia/regione in cui opera l'azienda.
- Conservare i verbali insieme alla documentazione dell'attrezzatura e richiamarli nel DVR.
- Per i sistemi certificati ISO 45001, inserire il DM 11 aprile 2011 e gli aggiornamenti degli elenchi nel registro delle prescrizioni legali e verificarne l'applicazione negli audit interni.
- Assicurare formazione e addestramento specifici degli operatori addetti alle attrezzature che richiedono abilitazione.
STUDIOMOSNA affianca le aziende nella gestione dello scadenzario delle verifiche, nella valutazione dei rischi legati alle attrezzature di lavoro e nell'integrazione di questi obblighi nel sistema di gestione ISO 45001.
Fonte: Certifico.com – 76° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
