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Sicurezza sul lavoro 20 ottobre 2026 4 min di lettura

RSPP e rischi interferenziali: la Cassazione 35771/2026 conferma la responsabilità penale per omessa segnalazione

RSPP e rischi interferenziali: la Cassazione 35771/2026 conferma la responsabilità penale per omessa segnalazione

Con la sentenza n. 35771 del 10 ottobre 2026 la Cassazione ribadisce che l'RSPP risponde di omicidio colposo se non segnala i rischi da interferenza e la necessità del DUVRI.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non ha poteri di spesa né di gestione, ma questo non lo mette al riparo da conseguenze penali. Lo ricorda la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 35771 del 10 ottobre 2026, che riguarda un infortunio mortale legato a lavori di tinteggiatura eseguiti nello stesso ambiente in cui si svolgeva l'attività aziendale.

Il principio affermato dalla Corte

Secondo la massima della pronuncia, l'RSPP risponde a titolo di colpa di omicidio colposo quando, nello svolgimento dei suoi compiti di consulenza e di valutazione dei rischi:

  • non individua il rischio interferenziale creato da lavori di manutenzione o di finitura svolti in contemporanea nei locali dell'azienda;
  • non lo segnala al datore di lavoro;
  • non sollecita la redazione o l'aggiornamento del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

Se la morte del lavoratore è riconducibile proprio alla mancata adozione delle cautele che una corretta valutazione delle interferenze avrebbe richiesto, la responsabilità dell'RSPP sussiste.

Perché l'assenza di poteri non basta

Il passaggio più rilevante riguarda il ruolo dell'RSPP. La Corte chiarisce che non conta che la figura sia priva di poteri gestori o di spesa: ciò che rileva è che la sua condotta omissiva abbia contribuito in modo efficiente a causare l'evento, operando come concausa.

In altre parole, l'RSPP non è chiamato a pagare o a decidere le misure, ma a vedere il rischio e dirlo. Se un consiglio corretto e tempestivo avrebbe portato il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie, il silenzio del consulente entra nella catena causale dell'infortunio.

Le interferenze "minori" sono le più insidiose

Il caso riguarda un'attività apparentemente banale come la tinteggiatura. È proprio questo il punto: lavori di breve durata, manutenzioni ordinarie e piccoli interventi di ditte esterne vengono spesso gestiti in modo informale, senza un'analisi delle sovrapposizioni con il normale ciclo produttivo. La sentenza mostra che anche queste situazioni devono rientrare nella valutazione dei rischi da interferenza.

Cosa fare in azienda

  • Mappare gli appalti e i lavori di terzi, comprese manutenzioni, pulizie e piccoli lavori edili o di finitura, prima che inizino.
  • Verificare la necessità del DUVRI per ogni intervento e aggiornarlo quando cambiano tempi, aree o lavorazioni.
  • Formalizzare le segnalazioni dell'RSPP al datore di lavoro: verbali di sopralluogo, note scritte e richieste di aggiornamento documentale tracciano il lavoro svolto.
  • Coordinare i soggetti coinvolti (committente, appaltatore, preposti) con riunioni e permessi di lavoro per le attività in aree condivise.
  • Nei sistemi certificati ISO 45001, collegare la gestione degli appaltatori alla valutazione dei rischi e ai controlli operativi.

STUDIOMOSNA supporta datori di lavoro e RSPP nella valutazione dei rischi da interferenza, nella redazione e revisione del DUVRI e nell'organizzazione della gestione degli appalti secondo il D.Lgs. 81/08 e la ISO 45001.


Fonte: Certifico.com – Cassazione Penale Sez. 4 del 10 ottobre 2026 n. 35771.

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