Il DM 26 marzo 2026 sostituisce i decreti del 2008 e 2009 sui centri di raccolta: nuovi limiti di deposito, regole per le utenze non domestiche e adeguamento entro il 14/05/2027.
Il Decreto 26 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026 e in vigore dal 14 maggio 2026, ridisegna la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato previsti dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/2006. Il nuovo testo abroga il DM 8 aprile 2008 e il DM 13 maggio 2009 e interessa comuni, gestori del servizio e anche le imprese che conferiscono rifiuti a questi impianti. A settembre è arrivata anche la Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026 dell'Albo, che definisce criteri e requisiti per l'iscrizione nella categoria 1.
Obiettivi e contenuti del decreto
Il decreto definisce le caratteristiche tecnico-strutturali dei centri, i requisiti di gestione e funzionamento, l'elenco dei rifiuti conferibili (Allegato 1) e le procedure per le utenze non domestiche. Punta a semplificare la gestione, a migliorare la qualità della raccolta differenziata e a favorire l'economia circolare, anche grazie ad aree dedicate al riutilizzo dei beni.
Le regole operative principali
- I rifiuti, dopo un esame visivo del personale, vanno collocati per flussi omogenei, separando i pericolosi dai non pericolosi e quelli destinati a recupero da quelli destinati a smaltimento.
- Nei centri è vietato il disassemblaggio dei rifiuti.
- I rifiuti da costruzione e demolizione sono ammessi solo nei centri con spazio sufficiente e vanno stoccati in contenitori con copertura impermeabile, per proteggerli dalla pioggia e limitare le polveri.
- Batterie e accumulatori richiedono contenitori a tenuta con sistemi di contenimento delle perdite; le batterie al litio vanno raccolte separatamente, in ambienti ventilati e protetti, secondo il Regolamento (UE) 2023/1542.
- I gestori devono assicurare sorveglianza negli orari di apertura, manutenzione costante e disinfestazione periodica.
Durata del deposito
Per ogni frazione il deposito non può superare tre mesi oppure, in alternativa, 30 m³ per i rifiuti non pericolosi e 10 m³ per quelli pericolosi, e comunque mai oltre un anno. Limiti più stretti valgono per alcune frazioni: 72 ore per i rifiuti biodegradabili di cucine, mense e mercati, 7 giorni per indifferenziato e prodotti assorbenti per la persona, 30 giorni per il verde di parchi e giardini.
Utenze non domestiche
Le imprese possono conferire i rifiuti dell'Allegato 1 che coincidono con quelli dell'Allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006, oltre ai RAEE di origine professionale analoghi per natura e quantità a quelli domestici (D.Lgs. 49/2014).
Cosa fare in azienda
- Verificare quali rifiuti aziendali possono essere conferiti ai centri di raccolta comunali, confrontando Allegato 1 e Allegato L-quater.
- Se l'azienda gestisce un centro di raccolta, pianificare l'adeguamento entro il 14 maggio 2027, data entro cui i centri esistenti devono conformarsi, valutando anche registri, RENTRI e prevenzione incendi.
- Aggiornare il registro delle prescrizioni legali ISO 14001, sostituendo i DM 2008 e 2009 con il nuovo decreto.
- Formare il personale addetto alla gestione dei rifiuti sulle nuove regole di separazione e deposito.
STUDIOMOSNA supporta imprese e gestori nella verifica della conformità ambientale, nell'aggiornamento del registro delle prescrizioni legali e nella gestione dei rifiuti all'interno dei sistemi ISO 14001.
Fonte: Certifico.com – Vademecum Gestione / Funzionamento Centri di Raccolta - Decreto 26 marzo 2026.
