In vigore dal 9 ottobre il Decreto-Legge 8 ottobre 2026 n. 177: le novità su bonifiche, VIA, AIA, terre e rocce da scavo, CSS e imballaggi in PET.
È in vigore dal 9 ottobre 2026 il Decreto-Legge 8 ottobre 2026 n. 177, il cosiddetto DL Ambiente 2026 (GU n. 234 dell'8 ottobre 2026). Il provvedimento interviene su istruttorie ambientali, eventi climatici, rischio idrogeologico, economia circolare e bonifiche. Trattandosi di un decreto-legge, il testo dovrà essere convertito in legge dal Parlamento e potrà subire modifiche.
Bonifiche dei siti contaminati
La provincia ha ora 150 giorni per emettere l'ordinanza nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione; se non provvede, interviene la regione in via sostitutiva. Il decreto introduce criteri per la caratterizzazione delle aree marine nei siti di interesse nazionale ed estende alcune semplificazioni alle bonifiche finanziate con il Fondo sviluppo e coesione. Per la Terra dei Fuochi lo stanziamento a favore del Commissario unico sale a 200 milioni di euro.
VIA, autorizzazione paesaggistica e AIA
Le verifiche di assoggettabilità a VIA dei progetti PNRR e PNIEC passano alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Nel provvedimento unico in materia ambientale, l'autorizzazione paesaggistica viene assorbita nel procedimento di VIA, senza istruttoria separata. Sono previste risorse aggiuntive per le istruttorie ministeriali di rinnovo e riesame delle AIA, con attenzione ai profili sanitari.
Terre e rocce da scavo
È la novità più vicina all'operatività di cantiere: aumentano i limiti quantitativi per il deposito delle terre e rocce da scavo gestite come rifiuti e, nei cantieri che ne producono fino a 20 metri cubi, è ammesso il riutilizzo diretto nel sito di produzione. Restano esclusi i materiali provenienti da siti in bonifica o contenenti determinate sostanze.
Economia circolare
- Obblighi di trasparenza e di astensione per conflitto di interessi a carico dei sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e dei rappresentanti delle imprese nei consorzi imballaggi.
- Condizioni più chiare, con meccanismo di silenzio-assenso, perché l'uso del combustibile solido secondario (CSS) al posto dei combustibili tradizionali non sia considerato modifica sostanziale dell'AIA.
- I produttori di bottiglie in PET per bevande dovranno comunicare ogni anno al CONAI i quantitativi immessi sul mercato e la quantità e provenienza della plastica riciclata impiegata.
Altre misure
Viene istituito presso il MASE un fondo da 11 milioni di euro annui dal 2027 per sostenere i comuni colpiti da eventi ambientali e climatici imprevedibili non qualificabili come emergenze di protezione civile (fino a 1 milione per evento).
Cosa fare in azienda
Per le organizzazioni con sistema di gestione ambientale ISO 14001, il DL va inserito nel registro delle prescrizioni legali e valutato nella prossima verifica di conformità, tenendo d'occhio la legge di conversione. Imprese edili, impianti in AIA e produttori di imballaggi sono i più direttamente coinvolti. STUDIOMOSNA supporta le aziende nell'aggiornamento della conformità normativa ambientale.
Fonte: Certifico.com – Decreto-Legge 8 ottobre 2026 n. 177 / DL Ambiente 2026.
