L'art. 42 del D.Lgs. 179/2026 impone di valutare nel DVR i sistemi di IA che incidono su organizzazione, ritmi e decisioni di sicurezza, e di formare i lavoratori.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026 del Decreto Legislativo 7 ottobre 2026 n. 179, l'Italia adegua la propria normativa al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Tra le disposizioni di maggiore interesse per le aziende c'è l'articolo 42, dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: l'adozione di strumenti algoritmici smette di essere solo una scelta informatica e diventa a tutti gli effetti un tema di prevenzione.
Cosa prevede l'articolo 42
La norma si articola in quattro punti:
- Coordinamento ministeriale: il Ministero del Lavoro, nell'ambito delle competenze previste dal D.Lgs. 81/2008, coordina le misure affinché l'introduzione dell'IA nei contesti lavorativi rispetti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
- Valutazione nel DVR: i sistemi di IA che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza devono essere valutati nell'ambito della valutazione dei rischi prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
- Informazione e formazione: il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori sui rischi specifici legati all'uso dell'IA e sulle misure di prevenzione adottate.
- IA come strumento di prevenzione: il Ministero promuove un uso responsabile dell'IA anche per ridurre infortuni e malattie professionali, in raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro.
Quali rischi considerare
Un software che assegna turni, imposta la cadenza di lavoro, monitora le prestazioni o assume decisioni automatizzate va censito e analizzato nel DVR. Accanto ai rischi tradizionali, come l'interazione uomo-robot, occorre considerare i rischi psicosociali ed emergenti: tecnostress e affaticamento dovuti a ritmi imposti dagli algoritmi, perdita di autonomia decisionale, sovraccarico cognitivo ed effetti di eventuali errori o distorsioni (bias) del sistema sulle condizioni di lavoro.
Supervisione umana e coinvolgimento degli attori della prevenzione
In linea con l'art. 14 dell'AI Act, il sistema non deve operare in totale autonomia: serve una supervisione umana effettiva (human-in-the-loop), con personale competente e procedure che consentano di correggere o ignorare l'output dell'IA e di arrestarlo in caso di pericolo. L'introduzione della nuova tecnologia richiede inoltre la consultazione preventiva del RLS/RLST (art. 50 D.Lgs. 81/2008), il contributo dell'RSPP e del Medico Competente per l'eventuale adeguamento della sorveglianza sanitaria.
Non vanno trascurati gli aspetti collegati: valutazione d'impatto privacy (DPIA, art. 35 GDPR), valutazione d'impatto sui diritti fondamentali prevista dall'AI Act e, se il sistema consente anche indirettamente il controllo a distanza dei lavoratori, accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato secondo l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Cosa fare in azienda
- Mappare tutti i software e i sistemi di IA in uso o in fase di introduzione che influenzano turni, ritmi, monitoraggio o decisioni di sicurezza.
- Aggiornare il DVR prima della messa in servizio dei sistemi, includendo rischi psicosociali, ergonomici e tecnologici.
- Consultare il RLS e allegare il verbale alla valutazione.
- Definire procedure di supervisione umana e nominare i responsabili del controllo.
- Pianificare la formazione specifica dei lavoratori sui limiti dell'IA e sulle misure di tutela.
- Per le organizzazioni certificate ISO 45001, inserire il D.Lgs. 179/2026 nel registro delle prescrizioni legali e gestire l'introduzione dell'IA come modifica tramite il processo di gestione del cambiamento.
STUDIOMOSNA affianca datori di lavoro e RSPP nell'aggiornamento del DVR, nella progettazione della formazione dei lavoratori e nell'integrazione dei nuovi obblighi nel sistema di gestione ISO 45001.
Fonte: Certifico.com – Sistemi di IA ad alto rischio | Impatto e obblighi nei luoghi di lavoro.
