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Ambiente 29 ottobre 2026 4 min di lettura

Emissioni industriali: il D.Lgs. 197/2026 recepisce la direttiva IED 2.0 e modifica il Testo Unico Ambiente

Emissioni industriali: il D.Lgs. 197/2026 recepisce la direttiva IED 2.0 e modifica il Testo Unico Ambiente

Pubblicato in GU il decreto che attua la Direttiva (UE) 2024/1785: dal 12 novembre 2026 cambiano AIA, emissioni in atmosfera e discariche nel D.Lgs. 152/2006.

La Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2026 ha pubblicato il Decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2024/1785, la cosiddetta IED 2.0 sulle emissioni industriali e zootecniche. Il decreto entra in vigore il 12 novembre 2026 e interviene in modo esteso sul Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Quali direttive vengono attuate

La Direttiva (UE) 2024/1785 del 24 aprile 2024 aggiorna due pilastri della normativa ambientale europea:

  • la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla base dell'AIA);
  • la Direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti.

Le parti del TUA che cambiano

Il Capo I del decreto, con 42 articoli, modifica il D.Lgs. 152/2006 in molti punti. I più rilevanti per le imprese sono:

  • le definizioni e i principi della Parte seconda (artt. 4, 5, 6, 7 e seguenti);
  • l'intera disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dall'art. 29-bis all'art. 29-quaterdecies;
  • l'inserimento di un nuovo Titolo III-ter nella Parte seconda e di un nuovo art. 33-bis;
  • le norme sugli impianti di incenerimento e coincenerimento (artt. 237-quater, 237-quinquies e 237-quattuordecies);
  • nella Parte quinta, gli artt. 273 e 275 e gli allegati II e IV, che riguardano le emissioni in atmosfera;
  • gli allegati della Parte seconda: modificati gli allegati VIII, XI e XII-bis, introdotto un nuovo allegato VIII-bis e abrogato l'allegato X.

Il Capo II contiene le disposizioni transitorie e finali, le abrogazioni e la clausola di invarianza finanziaria.

Le abrogazioni dal 12 novembre 2026

Dalla data di entrata in vigore vengono abrogati, tra gli altri, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 36/2003 sulle discariche, l'art. 10 del DPR 90/2007, i commi 7, 8 e 9 dell'art. 28 del D.L. 112/2008 e l'art. 4-bis del D.L. 208/2008.

Chi è interessato

Sono coinvolti in primo luogo i gestori di installazioni soggette ad AIA, gli impianti di incenerimento e coincenerimento, i gestori di discariche e le aziende con emissioni in atmosfera disciplinate dalla Parte quinta del TUA. Le disposizioni transitorie dell'art. 43 sono decisive per capire da quando le nuove regole si applicano alle autorizzazioni già rilasciate.

Cosa fare in azienda

  • Inserire il D.Lgs. 197/2026 nel registro delle prescrizioni legali del sistema di gestione ISO 14001 e valutarne la conformità.
  • Verificare se l'impianto rientra nel campo di applicazione dell'AIA, degli artt. 273 e 275 o delle norme su incenerimento e discariche.
  • Leggere con attenzione le disposizioni transitorie e le scadenze per riesami e adeguamenti delle autorizzazioni in corso.
  • Pianificare un confronto con l'autorità competente e con i consulenti tecnici prima del prossimo rinnovo o riesame.
  • Aggiornare l'analisi dei rischi e delle opportunità e gli obiettivi ambientali.

STUDIOMOSNA supporta le aziende nell'aggiornamento del registro delle prescrizioni legali, nella valutazione di conformità e nella gestione degli adempimenti ambientali all'interno dei sistemi ISO 14001.


Fonte: Certifico.com – Dlgs 28 settembre 2026 n. 197 / Attuazione Direttiva emissioni industriali e zootecniche (IED 2.0) / Modifiche al TUA.

IED 2.0D.Lgs. 197/2026emissioni industrialiAIATesto Unico AmbienteISO 14001
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