Il MASE risponde a Confindustria: gli airbag dei VFU si possono neutralizzare a bordo, ma in demolizione vanno rimossi per attribuire il codice EER 16 01 06.
Come vanno gestiti airbag e pretensionatori quando un'auto arriva a fine vita? Con l'interpello ambientale del 13 ottobre 2026, presentato da Confindustria ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) fornisce un'interpretazione utile a centri di raccolta, autodemolitori e impianti di frantumazione. Le risposte agli interpelli costituiscono criteri interpretativi per le pubbliche amministrazioni competenti: è quindi probabile che diventino il riferimento nei controlli.
Il quesito
Confindustria chiedeva chiarimenti sull'applicazione del D.Lgs. 209/2003 (veicoli fuori uso) e del D.M. 101/2016, in particolare:
- se sia legittimo neutralizzare gli airbag attivandoli a bordo del veicolo, secondo la norma ISO 26021, la UNI U53002110 e le istruzioni dei costruttori (linee guida IDIS);
- se il divieto di attivazione e la classificazione come rifiuto da pirotecnici (art. 8 del D.M. 101/2016) riguardino solo i dispositivi smontati e non destinati al reimpiego;
- se la neutralizzazione a bordo basti a soddisfare tutti gli obblighi di messa in sicurezza, lasciando l'airbag inerte nel veicolo fino a compattazione e frantumazione.
La risposta del Ministero
Il MASE, tenendo conto anche di un parere ISPRA del 2025 e di una propria nota del 2016, chiarisce che:
- la neutralizzazione mediante attivazione a bordo è ammessa, se eseguita secondo ISO 26021, UNI U53002110 e le indicazioni dei costruttori;
- il divieto di attivazione dell'art. 8, comma 3, del D.M. 101/2016 riguarda i dispositivi già rimossi, la cui attivazione all'esterno del veicolo può creare rischi; i dispositivi smontati e non destinati al reimpiego o alla revisione vanno gestiti come rifiuti da pirotecnici;
- il codice EER 16 01 06 (VFU non contenenti liquidi né altre componenti pericolose) può essere attribuito solo ai veicoli privati delle componenti pericolose, airbag compresi;
- la neutralizzazione a bordo assolve gli obblighi di messa in sicurezza del centro di raccolta, ma non esaurisce quelli della fase di demolizione: in base all'Allegato I, punto 6, del D.Lgs. 209/2003, in demolizione gli airbag devono essere rimossi.
Uno sguardo al futuro
Nel testo viene richiamato anche il nuovo Regolamento (UE) 2026/1738 dell'8 luglio 2026 sulla circolarità dei veicoli e sulla gestione dei VFU, che abroga la Direttiva 2000/53/CE e si applicherà al trattamento dal 1° settembre 2028: anche questo prevede la neutralizzazione o rimozione delle parti pirotecniche degli airbag.
Cosa fare in azienda
- Centri di raccolta e autodemolitori: verificare che le procedure di messa in sicurezza prevedano la neutralizzazione secondo ISO 26021 e le istruzioni dei costruttori, e che in fase di demolizione gli airbag vengano effettivamente rimossi prima di attribuire il codice EER 16 01 06.
- Gestire i dispositivi smontati non destinati al reimpiego come rifiuti da pirotecnici, con deposito e registrazioni adeguate.
- Aggiornare il registro delle prescrizioni legali ISO 14001 con l'interpello e inserire il Regolamento (UE) 2026/1738 tra gli obblighi in arrivo.
- Considerare anche i rischi per gli operatori nel DVR e prevedere formazione specifica sulla manipolazione dei dispositivi pirotecnici.
STUDIOMOSNA affianca le imprese del settore rifiuti e autodemolizione nell'aggiornamento delle procedure ambientali, nella gestione della conformità legislativa e nella formazione del personale.
