I Vigili del Fuoco chiariscono che, per l'esonero dal corso dei tecnici manutentori antincendio (Caso 2), l'esperienza triennale può essere provata con dichiarazione sostitutiva.
La qualificazione dei tecnici manutentori antincendio prevista dal D.M. 1° settembre 2021 continua a generare dubbi pratici, soprattutto per chi svolgeva l'attività già prima dell'entrata in vigore del decreto. Con la Nota DCPREV prot. n. 22572 del 15 ottobre 2026, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco interviene su un aspetto molto concreto: come dimostrare l'esperienza professionale quando l'impresa non rilascia, o non può più rilasciare, l'attestazione di servizio.
Il contesto: l'esonero dal corso (Caso 2)
L'allegato II, punto 1, comma 5 del D.M. 1° settembre 2021, nella versione sostituita dal D.M. 13 settembre 2024, prevede che non debbano frequentare il corso di formazione i soggetti che, al 25 settembre 2022 (data di entrata in vigore del decreto), svolgevano già da almeno tre anni attività di manutenzione o controllo periodico sui presidi antincendio.
Questi tecnici accedono direttamente alla valutazione prevista dal punto 4, comma 4, dello stesso allegato: è il cosiddetto Caso 2, già disciplinato nelle istruzioni applicative della nota DCPREV prot. n. 19631 del 3 dicembre 2024.
Come si prova l'esperienza
La via ordinaria resta il curriculum vitae accompagnato dall'attestazione di servizio rilasciata dall'impresa (o dalle imprese) presso cui il lavoro è stato svolto. La nuova nota chiarisce però che, in base all'art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 445/2000, questa attestazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal candidato, che non è tenuto a spiegare perché sceglie questa strada.
Perché la dichiarazione sia valida deve riportare:
- l'attività effettivamente svolta, in modo da consentire la verifica del requisito;
- lo specifico presidio per cui si sostiene l'esame;
- i periodi lavorativi svolti entro il 25 settembre 2022 che dimostrano il triennio maturato su quel presidio.
La dichiarazione va sottoscritta e presentata secondo l'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e allegata all'istanza sul portale, al posto dell'attestazione di servizio. Il curriculum vitae resta comunque obbligatorio.
Controlli sulle dichiarazioni
Le Direzioni dei Vigili del Fuoco verificheranno le dichiarazioni ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, anche a campione in misura proporzionale al rischio e ogni volta che vi sia un ragionevole dubbio. Una dichiarazione non veritiera espone quindi il tecnico a conseguenze rilevanti: meglio compilarla con dati precisi e documentabili.
Cosa fare in azienda
- Imprese di manutenzione antincendio: censire i tecnici che rientrano nel Caso 2 e verificare per ciascun presidio se il triennio al 25/09/2022 è dimostrabile; dove non è possibile ottenere l'attestazione da ex datori di lavoro, predisporre la dichiarazione sostitutiva con periodi e presidi ben dettagliati.
- Aziende committenti: nel controllo dei fornitori, richiedere evidenza della qualificazione dei tecnici che eseguono controlli e manutenzioni su estintori, idranti, impianti e porte, e conservarla insieme al registro dei controlli antincendio.
- Sistemi ISO 45001: aggiornare il registro delle prescrizioni legali con la nuova nota e inserire il requisito di qualificazione nei criteri di valutazione dei fornitori.
STUDIOMOSNA supporta imprese e committenti nella verifica dei requisiti dei manutentori, nella gestione documentale antincendio e nell'integrazione di questi obblighi nel sistema di gestione della sicurezza.
