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Formazione 29 ottobre 2026 4 min di lettura

Formazione sicurezza dei neoassunti: con la Nota INL 2377/2026 addio ai 60 giorni

Formazione sicurezza dei neoassunti: con la Nota INL 2377/2026 addio ai 60 giorni

L'Ispettorato chiarisce che la formazione va avviata all'assunzione: niente più termine di 60 giorni nelle prescrizioni e deroga a 30 giorni solo per turismo e pubblici esercizi.

Con la Nota n. 2377 del 27 ottobre 2026 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce al personale ispettivo indicazioni operative sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori neoassunti. Il documento, emanato dopo il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, archivia definitivamente un'abitudine molto diffusa nelle aziende: considerare i primi due mesi di rapporto come un periodo "di tolleranza" per la formazione.

Il principio: la formazione si fa all'inizio del rapporto

L'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, in linea con la direttiva quadro 89/391/CEE, stabilisce che la formazione va erogata alla costituzione del rapporto di lavoro oppure, per i lavoratori somministrati, all'inizio dell'utilizzazione.

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una norma transitoria che permetteva di completare il percorso entro sessanta giorni dall'assunzione. Nella prassi, però, era stata letta come la possibilità di rimandare l'avvio della formazione. Il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 ha eliminato questa previsione, e la Nota INL ne trae ora le conseguenze operative.

Sospensione per lavoro nero: cosa cambia per la revoca

Quando l'attività viene sospesa per lavoro irregolare (art. 14 del D.Lgs. 81/2008), per ottenere la revoca il datore di lavoro deve regolarizzare non solo la posizione contrattuale ma anche gli obblighi di sicurezza: formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.

La Circolare INL n. 3/2021 si accontentava di una formazione programmata per concludersi entro 60 giorni. Ora le indicazioni sono aggiornate:

  • per la revoca della sospensione basta che la formazione sia programmata per concludersi nel più breve tempo possibile;
  • nel verbale di prescrizione (art. 20 del D.Lgs. 758/1994) il termine per regolarizzare non può superare il tempo tecnicamente necessario per frequentare i corsi;
  • gli ispettori non faranno più riferimento al termine di 60 giorni.

La deroga per turismo e pubblici esercizi

L'art. 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, consente alle imprese turistico-ricettive e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 della L. 287/1991) di concludere formazione e addestramento specifico entro 30 giorni dall'assunzione.

L'INL precisa che si tratta di una deroga solo sul termine di conclusione: anche in questi settori il percorso deve partire subito, al momento dell'assunzione. Il lavoratore può essere impiegato prima di aver terminato la formazione generale e specifica prevista dall'Accordo del 2025, ma non prima di averla iniziata.

Cosa fare in azienda

  • Rivedere la procedura di inserimento dei neoassunti: il primo modulo formativo va pianificato in coincidenza con il primo giorno di lavoro.
  • Aggiornare il piano annuale di formazione in modo da avere sessioni frequenti o in modalità e-learning, dove consentita dall'Accordo 2025, per non creare attese.
  • Per alberghi, bar e ristoranti: documentare l'avvio della formazione all'assunzione e la chiusura entro 30 giorni.
  • Tenere aggiornato il registro della formazione e collegarlo alla gestione delle competenze prevista dalla ISO 45001 (punto 7.2).
  • Verificare con i fornitori di lavoro somministrato chi eroga la formazione e quando.

STUDIOMOSNA affianca le aziende nella pianificazione della formazione obbligatoria, nella revisione delle procedure di inserimento del personale e nell'integrazione di questi obblighi nei sistemi di gestione ISO 45001.


Fonte: Certifico.com – Nota INL n. 2377 del 27 Ottobre 2026 / Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Indicazioni operative.

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