La Commissione UE pubblica gli orientamenti sull'art. 11 del Regolamento (UE) 2023/1542: dal 18 febbraio 2027 batterie portatili e per mezzi di trasporto leggeri dovranno essere rimovibili.
Manca poco più di un anno all'entrata in applicazione di uno degli obblighi più concreti del Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie: dal 18 febbraio 2027 l'articolo 11 imporrà che le batterie portatili e quelle per mezzi di trasporto leggeri siano rimovibili e sostituibili. Per favorire un'applicazione uniforme, la Commissione europea ha pubblicato i propri orientamenti (C/2026/5032) nella GU C/2026/5531 del 22 ottobre 2026, aggiornati nella primavera 2026.
Chi è coinvolto
Gli obblighi ricadono su chi immette sul mercato prodotti che incorporano queste batterie. Il documento ha valore interpretativo: riflette la posizione della Commissione e non è giuridicamente vincolante, ma rappresenta un riferimento importante per produttori, importatori e uffici tecnici.
Rimovibile e sostituibile: cosa significa
Gli orientamenti precisano i concetti chiave:
- rimovibile: la batteria può essere estratta in sicurezza, dall'utilizzatore finale o da un professionista indipendente, senza danneggiare né la batteria né il dispositivo;
- sostituibile: la batteria può essere tolta e rimpiazzata da un'altra senza compromettere funzionamento, prestazioni o sicurezza del prodotto.
Per le batterie portatili, una batteria è considerata facilmente rimovibile se basta l'uso di utensili disponibili in commercio, senza attrezzi speciali o proprietari (salvo se forniti gratis con il prodotto), calore o solventi. L'obbligo riguarda la batteria nel suo insieme, e l'utilizzatore di riferimento è un adulto senza esperienza o qualifiche specifiche.
Per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri, invece, la rimovibilità da parte di professionisti indipendenti si estende anche ai singoli elementi; eventuali strumenti non commerciali devono essere ottenibili a prezzi ragionevoli e non discriminatori.
Deroghe e casi particolari
Il documento esamina le deroghe parziali (apparecchi per ambienti umidi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, dispositivi indossabili) e quelle totali legate a sicurezza e integrità dei dati. Chiarisce anche che prodotti come power bank o custodie di ricarica possono essere considerati essi stessi batterie portatili, ai quali l'art. 11 non si applica.
Il legame con la gestione dei rifiuti
Un capitolo riguarda il fine vita: le informazioni all'utilizzatore devono spiegare come manipolare, imballare, stoccare e conferire i rifiuti di batterie alla raccolta differenziata, evitandone lo smaltimento con i rifiuti urbani. Le piccole batterie al litio integrate in prodotti come dispositivi indossabili o sigarette elettroniche sono infatti una causa di incendi negli impianti di trattamento.
Cosa fare in azienda
- Verificare se i prodotti immessi sul mercato incorporano batterie portatili o per mezzi di trasporto leggeri e valutarne la conformità all'art. 11 prima del 18 febbraio 2027.
- Coinvolgere progettazione e acquisti per rivedere design, fissaggi e utensili necessari alla sostituzione.
- Aggiornare istruzioni e informazioni sulla gestione dei rifiuti di batterie.
- Inserire il Regolamento (UE) 2023/1542 e gli orientamenti nel registro delle prescrizioni legali del sistema ISO 14001.
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